Bentornati!!
Mi sarebbe piaciuto iniziare questa pagina del blog dando spazio ai racconti delle vacanze per chi le ha fatte e ai sogni di chi purtroppo non ci è riuscito … ma la dura realtà è che per noi avvocati è arrivato il momento di mettere in pratica ciò che i corsi pre-estivi ci hanno insegnato.
Nel mese di giugno, a pochi istanti dalla perentoria entrata in “azione” del processo telematico, gli Ordini avvocati, Associazioni di categorie di colleghi, si sono prodigate per fornire poche ma basilari istruzioni per affrontare l’imminente incombente e, così, TUTTI abbiamo iniziato a frequentare corsi, a confrontarci dicendoci l’un l’altro “io farei così … no io ho fatto così perché era meglio ecc”.
Peccato però che dal 01.07.2014 i processi siano diminuiti, i colleghi abbiano iniziato il “turno ferie” e così ci si ritrova oggi a settembre a guardarsi in faccia e dire “scusa ma tu ti ricordi come si apriva la consolle avvocati???”.
Ebbene sì, la settimana prossima riaprono ufficialmente i battenti dei Tribunali per la fine della sospensione feriale e siamo ancora punto accapo.
In questi giorni di rientro dalle ferie, considerando che la materia di cui mi occupo non gode del “paradiso” sospensione e che quindi anche durante l’estate ho dovuto confrontarmi con il PCT, ho sentito i più svariati pareri e ho ricevuto le più diverse istruzioni dagli uffici giudiziari sulle modalità di effettuazione delle procedure.
Purtroppo non siamo i soli ad avere scarne e poco affidabili informazioni, l’introduzione di questo processo telematico ha infatti spaventato la categoria non tanto per l’innovazione tecnologica che porta con sé, bensì per la difficoltà di coordinamento delle istruzioni operative; siamo perennemente circondati da qualcuno che afferma “ahh.. guarda .. per me si fa così ..”.
Viviamo nell’incertezza di sapere se la procedura seguita sia corretta …
Nè per altro verso risulta agevole l’utilizzo del programma “consolle avvocati” che seppure facilmente intuibile nelle sue funzioni di base – crea fascicolo, deposita ecc – pone dei seri ostacoli quando, seguendo la mentalità di gestione cartacea che abbiamo sempre impiegato, ci impuntiamo per gestire la pratica seguendo quello schema mentale.
Personalmente posso affermare, da appassionata di computer, di essermi districata con difficoltà tra le varie procedure che, per strade diverse, portano alla medesima soluzione della problematica.
Riporto tra i tanti che ho sentito il caso dell’iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi:
Ante PCT:
- notifica dell’atto di pignoramento presso terzi con deposito agli ufficiali giudiziari del titolo esecutivo e dell’atto di precetto;
- eseguita la notifica, che da qualche tempo viene effettuata a mani, l’originale dell’atto di pignoramento veniva trasferito dagli ufficiali giudiziari in Tribunale ed il titolo+precetto veniva posto nella cassettina;
- al momento dell’iscrizione a ruolo si andava in cancelleria con titolo+precetto, nota d’iscrizione e contributo unificato+marche da bollo.
Post PCT:
- la parte degli ufficiali giudiziari resta invariata;
- dopo la notifica gli ufficiali portano ancora l’originale dell’atto in Tribunale e pongono ancora in cassettina titolo e precetto ma…..da qui la novità … al momento del deposito dell’originale dell’atto di pignoramento viene creato il fascicolo telematico dell’esecuzione (che prima era cartaceo) con l’indicazione dell’iscrizione a ruolo. Di fatto, quindi, già con questo primo passaggio andando, con il nome delle parti sulla “consultazione live!” della consolle è possibile verificare tra gli eventi tale iscrizione.
- Si potrebbe pertanto pensare che l’incombente della vecchia iscrizione sia venuto meno, in realtà è necessario, secondo la cancelleria, per rendere effettiva l’iscrizione il deposito telematico del titolo+precetto scansionato unitamente alla vecchia nota di iscrizione anch’essa scansionata, allegando il pagamento effettuato.
- Per effettuare tale procedura, non contemplata tra le possibili dalla consolle, deve essere denominata mediante l’invio di atto non codificato; inoltre, come detto diversamente dalle altre tipologie di iscrizioni a ruolo ove la nota viene generata in automatico attraverso il pulsante “N.I.R.” quindi deve essere allegata come documento, perché per il sistema L’ISCRIZIONE È GIÀ AVVENUTA!
- Al momento dell’udienza l’avvocato è poi onerato di dimettere in originale titolo e precetto. Anche tale circostanza appare del tutto contraria alle altre previsioni satellite della nuova normativa atteso che il legale, che oggi ha il potere di autenticare gli atti, potrebbe semplicemente firmare gli allegati al deposito telematico (titolo e precetto) rendendo conformi all’originale le copie inoltrate.
E’ evidente che casi come quello indicato oltre a rendere incerta la nostra attività aumentano il carico operativo degli studi.
Speriamo di trovare a breve una luce infondo al tunnel!!!!!!
Terrò aggiornati tutti sugli sviluppi e per il momento resto a disposizione per confrontarci sui dubbi reciproci…
L’UNIONE FA LA FORZA!!!!